Norme antincendio condomini
A partire dal 6 maggio i condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente:
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento va a modificare, quindi, quanto previsto dal vecchio D.M. 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini,
al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Ricordiamo che il D.M. 246/1987 fissava i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri.
Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi
sempre a quanto riportato nel D.M. 246/1987, laddove per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia: l’altezza massima misurata dal livello
inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
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